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Termini di prescrizione per responsabilità professionale

Nell’espletamento della loro attività professionale molti professionisti si affidano a polizze assicurative per la copertura di rischi riguardanti la responsabilità civile per danni a terzi derivanti da errori nell’esecuzione del proprio lavoro. Potrebbe essere il caso di un medico, un geometra o un architetto o qualunque altra figura professionale, ivi compresi gli infermieri.

Certo che in alcune professioni il danno derivante da errore è immediatamente rilevabile, ancorchè necessario di prova di correlazione. In altri casi il danno potrebbe divenire percepibile soltanto a distanza di parecchio tempo anche diversi anni, come potrebbe essere, ad esempio, un errore di progettazione di un immobile che può rendersi evidente anche a distanza di 15 o 20 anni. In questo caso, se l’evidenza dell’errore, provatamente correlata, si evidenzia dopo i canonici anni di prescrizione come previsti per legge, a richiesta di risarcimento del danneggiato, l’assicurazione può rifiutare per prescrizione legale?

Un caso di questo tipo è stato analizzato dalla Corte di Cassazione Civile sez. III, la quale, dopo aver analizzato il caso, ha sentenziato, con sentenza n° 18606 del 22/09/2016, che i termini di prescrizione non decorrono dalla data in cui l’errore si è verificato e che ha successivamente generato il danno, bensì dal momento in cui lo stesso danno è divenuto percepibile, generando, di conseguenza l’obbligo risarcitorio per l’assicurazione.

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