Tfr non versato, 3 modi per recuperare il credito dall’ex datore di lavoro

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Il Trattamento di fine rapporto (TFR), noto come liquidazione o buonuscita, è il diritto del lavoratore subordinato a ricevere un’indennità proporzionata agli anni di servizio svolti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Licenziamento o dimissioni: il TFR dev’essere erogato qualunque sia il motivo di fine rapporto, per favorire il lavoratore di fronte alle difficoltà economiche dovute al venir meno della retribuzione.

Il lavoratore del settore privato può scegliere se ottenere il TFR direttamente in busta paga, se lasciarlo in azienda per poi riceverlo sotto forma di liquidazione al termine del rapporto o se versarlo in un fondo pensione. I dipendenti pubblici, così come i liberi professionisti e i lavoratori domestici e del settore agricolo, invece, non possono richiedere il TFR in busta paga.

Dopo almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore, il lavoratore può chiedere anche un anticipo del 70% sul TFR maturato al momento della richiesta: la domanda dev’essere però giustificata da necessità oggettive a cui far fronte come spese sanitarie per terapie o interventi straordinari, sia dal punto di vista prettamente medico che economico, o l’acquisto della prima casa per sé o per i figli.

Non sempre, però, tutto fila liscio. Non è così raro infatti che la fine del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda sia accompagnata da controversie di natura legale, a giudicare dalla mole di pratiche riguardanti i TFR che ogni anno si accumula sulle scrivanie delle società recupero crediti. Capita che il TFR non venga erogato quando un dipendente si dimette per andare a lavorare da un’altra parte, magari in una ditta concorrente, o in caso di fallimento dell’azienda.

Cosa fare per recuperare il credito del TFR non versato dal datore di lavoro?

Ecco tre mosse per recuperare il TFR. 

1) Messa in mora

Per rientrare in possesso del TFR non corrisposto, la prima mossa da compiere è la messa in mora del datore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno in cui lo si sollecita a pagare quanto dovuto.

2) Decreto ingiuntivo

Se il sollecito non dovesse sortire l’effetto sperato, il dipendente può affidarsi ad un avvocato esperto in materia e procedere giudizialmente, in modo da ottenere un titolo esecutivo nei confronti dell’imprenditore inadempiente. Occorre prima accertarsi che l’azienda non sia fallita: in quel caso bisogna prima depositare un’istanza di fallimento.

3) Fondo di Garanzia INPS

In presenza di un reale dissesto finanziario del datore, che renda quest’ultimo oggettivamente impossibilitato a pagare, al dipendente non resta che rivolgersi all’INPS e all’apposito Fondo di Garanzia, chiedendo il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità. L’INPS si farà carico del TFR nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o quando le garanzie patrimoniali del debitore risultano insufficienti.

Concludiamo con due considerazioni importanti, da tenere presenti per evitare spiacevoli sorprese. Primo: la legge considera i crediti di lavoro – e relativi contributi previdenziali – come crediti privilegiati. Significa che, al momento della riscossione, avranno la precedenza su tutti gli altri nel caso in cui più creditori “attaccassero” contemporaneamente il patrimonio dello stesso debitore. Secondo: il diritto a ricevere il TFR si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal momento della cessazione del rapporto. Per far valere il proprio diritto, il dipendente deve agire prima.